Statuto Correre Oltre ASD

Statuto Associazione Sportiva Dilettantistica Titolo I Denominazione- sede- scopi- Finalità e durata

Art. 1 - Denominazione e sede E’ costituita l’Associazione sportiva dilettantistica denominata “CORRERE OLTRE” A.S.D. (d’ora innanzi per brevità anche “ l’associazione“). L’associazione è regolata dalla normativa di cui al codice civile, dalle leggi speciali in materia e dal presente Statuto. L’Associazione ha sede legale in 20067 Paullo. L’eventuale cambio della sede dell’Associazione potrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo senza ricorrere alla modifica dello Statuto.

Art. 2 - Scopi , Finalità e Durata L’Associazione è un ente di diritto privato, apartitico, apolitico, aconfessionale, autonomo, pluralista, democratico ed a carattere volontario. Svolge attività di utilità sociale a favore di associati o terzi, senza finalità di lucro, ed intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità della struttura, nonché di democraticità e pari opportunità nell’accesso alle cariche elettive e di gratuità delle cariche associative. L’associazione ha per scopo : · organizzare, promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento delle attività sportive, in particolare in discipline quali, a titolo esemplificativo, corsa su strada, corsa campestre, corsa in montagna marcia, nordic walking, triathlon classico e non, ciclismo su strada, ciclismo su pista, 2 ciclocross, mountain biking, BMX e l’organizzazione di manifestazioni sportive in via diretta o in collaborazione con altri soggetti per la loro realizzazione; · la formazione e la preparazione teorico pratica dei propri associati mediante l’utilizzo di tecniche afferenti alle discipline podistiche, riconosciute dal CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).In particolare si propone di diffondere tra gli associati tecniche di corsa, finalizzate al conseguimento di un corretto equilibrio posturale e psicofisico idoneo alla partecipazione a manifestazioni sportive, avvalendosi delle conoscenze apprese; · di coinvolgere nel proprio piano formativo le fragilità sociali, diffondendo le discipline oggetto delle proprie finalità statutarie tra gli anziani, i minori ed i disabili, con l’obiettivo di accrescerne l’autonomizzazione ed il livello di inserimento sociale, precipuamente in ambito sportivo. · di riservare attenzione anche alla formazione basilare ed avanzata degli operatori professionali od aspiranti tali, con l’obiettivo di un sempre maggiore coinvolgimento della popolazione ed una crescente diffusione delle discipline oggetto delle proprie finalità statutarie. · Promuovere attraverso la pratica sportiva la crescita personale e l’evoluzione dell’individuo nonché l’integrazione e la socializzazione tra le persone praticanti l’attività sportiva. · divulgare e sostenere la diffusione di un’alimentazione e di uno stile di vita sani e rispettosi della salute degli individui e dell’ambiente, anche orientando all’acquisto e al consumo di prodotti naturali; L’Associazione intende realizzare i propri scopi attraverso: · la realizzazione di corsi specifici, stage formativi, incontri e sessioni individuali e di gruppo, percorsi formativi ed esperienziali, consulenze, di seminari, conferenze, dibattiti, convegni, eventi, manifestazioni, attività di studio e ricerca, nonché partecipando agli stessi organizzati da altre associazioni di cui si condividono finalità e metodi; 3 · la realizzazione di servizi complementari all’attività sportiva finalizzati a migliorare la qualità della vita dei propri associati, comprese eventuali attività, strettamente complementari, che comportino la somministrazione di bevande e alimenti e l’organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; · la pubblicazione, pubblicizzazione e commercializzazione di libri, e-book, riviste, articoli editoriali, opuscoli e pubblicazioni di ogni genere, supporti audiovisivi e multimediali, anche tramite posta elettronica, social-network, creazione di siti internet, blog, forum, newsletter, o di qualsiasi altro strumento si riterrà utile per il raggiungimento dello scopo sociale; · la realizzazione di iniziative utili a promuovere e pubblicizzare la propria attività, nonché ad attrarre fondi e contributi utili al sostentamento e all’ampliamento dell’attività, con tutti i mezzi ritenuti idonei, nel pieno rispetto della legalità; · la creazione di strutture proprie o la richiesta di utilizzo e/o gestione di strutture pubbliche o private, quali, a titolo di esempio, sale da convegni, cinema, giardini e parchi, nonché di locali adatti alle attività dell’Associazione; · l’esercizio, in via marginale e senza scopo di lucro, di iniziative di natura commerciale per autofinanziamento; · la richiesta di contributi e finanziamenti da parte di Enti privati e pubblici, di persone fisiche e giuridiche, e la ricerca di sponsorizzazioni e abbinamenti pubblicitari, per il sostegno dalle finalità statutarie e/o per la realizzazione di alcune specifiche iniziative. L’associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopracitate finalità. L’Associazione potrà esplicare la propria attività sull’intero territorio nazionale e anche all’estero. Potranno essere istituite, e chiuse, sedi secondarie e succursali anche in altre città d’Italia mediante delibera del Comitato Direttivo. 4 Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché allo Statuto e ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’Ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Comitato Direttivo. L’Associazione potrà affiliarsi, aderire e/o collaborare con altre associazioni e con Enti aventi obiettivi medesimi o affini. Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Titolo II Organi Sociali

Art. 3 - Gli associati Possono essere associati tutti i cittadini che condividano gli scopi dell’Associazione e ne accettino lo Statuto. Possono essere soci anche altre associazioni o Enti aventi obiettivi medesimi o affini, nella veste del legale rappresentante o di suo delegato. Non sono ammessi soci temporanei. Le richieste di iscrizione all’Associazione vanno indirizzate al Comitato Direttivo su modulo a ciò predisposto, sul quale il richiedente dovrà specificare le proprie complete generalità: in conformità alle norme sulla tutela della privacy, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione, previo assenso scritto del socio. La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita all’atto della presentazione della domanda di ammissione e al contemporaneo pagamento della quota sociale ma è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Comitato Direttivo; la domanda si considera tacitamente ratificata a meno di esplicito rifiuto espresso da parte del Comitato Direttivo entro 30 giorni. All’atto dell’ammissione il socio si impegna: · a pagare la quota sociale annuale entro i termini stabili dal Comitato Direttivo e al pagamento di eventuali quote contributive in relazione alle attività dell’Associazione; 5 · ad osservare lo Statuto e le deliberazioni prese dagli organi sociali. La quota associativa è intrasmissibile, e le somme versate a titolo di contributo, di quota associativa, o per altri eventuali servizi, devono considerarsi a fondo perduto e non sono rimborsabili in nessun caso. La quota associativa è annuale ed è valida per l’anno solare in cui viene sottoscritta; tutte le associazioni scadranno il 31 dicembre di ogni anno solare; la campagna associativa annuale potrà iniziare a partire dal 1 novembre di ogni anno solare precedente a quello oggetto del tesseramento. Nel caso di domanda di ammissione a socio, presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà genitoriale, che, a tutti gli effetti, rappresenterà il minore nei confronti dell’Associazione, rispondendo verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. Il numero dei soci è illimitato. Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie: · ordinari; · onorari; · sostenitori; · atleti e tecnici. Sono associati ordinari coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio direttivo. In caso di ritardato pagamento il Consiglio direttivo potrà applicare una tassa di mora. Gli associati onorari (persone fisiche od enti) sono nominati dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per speciali benemerenze acquisite nei riguardi dell’associazione o per particolari meriti sportivi. La nomina è permanente, solleva l’associato dal pagamento della quota annuale, ma non dà diritto al voto nelle assemblee dell’associazione. Tra gli associati onorari l’assemblea può nominare un presidente onorario dell’associazione. 6 Sono associati sostenitori coloro i quali, per puro spirito di supporto all’attività sportiva svolta dall’associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente una quota non inferiore a quella del socio ordinario stabilita dal Consiglio direttivo, a favore dell’associazione. Il socio sostenitore non ha diritto al voto nelle assemblee dell’associazione. Sono associati atleti coloro che svolgono attività sportiva per l’associazione. Tutti gli associati sono tenuti all’osservanza dello statuto e dei regolamenti sociali in vigore. Tutti gli atleti devono essere tesserati a cura dell’associazione. Devono altresì essere tesserati i tecnici che non siano già preventivamente tesserati singolarmente con la federazione ed inquadrati nel rispettivo ruolo federale. Tutti gli associati, con la domanda di ammissione, danno atto di essere compiutamente informati dello statuto e delle attività svolte dall’associazione, nonché dello stato delle cose e delle attrezzature e degli impianti esistenti presso l’associazione e comunque di pertinenza della stessa. Sono altresì informati circa i rischi connessi all’esercizio della pratica sportiva ed in particolare dello stato delle strutture anche dal punto di vista della loro sicurezza, per gli specifici impieghi ai quali sono destinate. Gli associati dovranno prestare particolarmente attenzione nell’uso delle strutture al fine di evitare incidenti e si impegnano, sottoscrivendo l’apposita clausola nella domanda di ammissione, a sollevare l’associazione ed i propri dirigenti da responsabilità per danni derivanti dall’uso delle strutture sociali. Le attività svolte dai soci a favore dell’associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L’associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per le attività prestate. 7 I soci aderenti all’Associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Hanno diritto di voto attivo e passivo tutti i soci ordinari, soci atleti e tecnici, purché maggiorenni ed in regola con i pagamenti ed iscritti nell’associazione da almeno 4 mesi, salvo quanto previsto per i soci onorari. I soci minorenni non hanno diritto di voto.

Art. 4 - Perdita della qualifica di associato e provvedimenti disciplinari La perdita della qualifica di associato avviene: a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio direttivo ( per gli atleti tale disposizione è subordinata alle norme federali vigenti); b) per radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio direttivo contro l’associato che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio dentro o fuori dell’associazione, o che con la sua condotta costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; la radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere, tantomeno di parti di quota eventualmente già pagata. c) per morosità nel pagamento della quota o di altre obbligazioni contratte con l’associazione. Il Consiglio direttivo ha la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di dichiarare l’associato moroso decaduto dalla relativa qualifica. Gli associati dimissionari o dichiarati decaduti per morosità, per essere riammessi, dovranno sottoporsi alle norme del precedente articolo. Gli associati morosi riammessi dovranno versare tutte le quote arretrate. L’associato radiato può presentare domanda di riammissione alla società solo dopo cinque anni dalla radiazione. Il Consiglio direttivo ha la facoltà di procedere legalmente, in persona del Presidente in carica, nei confronti degli associati radiati o morosi per ottenere il pagamento delle quote insolute o di altre obbligazioni contratte con l’associazione. 8 A carico degli associati il Consiglio direttivo può adottare i seguenti provvedimenti disciplinari: a) l’ammonizione; b) la sospensione dal frequentare la sede o dagli incarichi sociali a tempo determinato; c) la radiazione. In via cautelare, in attesa di convocazione del Consiglio direttivo, il Presidente potrà adottare il provvedimento disciplinare della sospensione della frequenza alla sede ed alle attività sociali di uno o più associati, per un periodo massimo di giorni 15. Il provvedimento assunto deve essere ratificato dal Consiglio direttivo nella sua prima riunione successiva all’adozione del provvedimento sanzionatorio cautelare. Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Comitato Direttivo. Il recesso ha effetto immediato. Il socio decade automaticamente, senza bisogno di delibera del Comitato Direttivo, in caso di mancato rinnovo della quota associativa.

Art. 5 - Organi Sociali Gli organi dell’associazione sono: – L’Assemblea dei Soci; – Il Consiglio Direttivo; – Il Presidente. – Il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto) Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito. I componenti del Comitato Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima disciplina. 9

Art. 6 - L’assemblea L’assemblea degli associati è organo sovrano dell’associazione. L’assemblea dei soci ordinaria o straordinaria è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo. L’annuncio della convocazione dovrà essere comunicato almeno 15 giorni prima mediante mezzo idoneo a renderlo noto a tutti i soci. Per mezzo idoneo si intende l’affissione in bacheca presso la sede sociale e/o utilizzo di posta elettronica e/o utilizzo di applicazioni social quali “ whatsapp “ e simili. L’Assemblea deve inoltre essere convocata: 1. quando il Direttivo lo ritenga necessario; 2. quando la richiede almeno un decimo dei soci. Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi. L’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. L’assemblea ordinaria: 1. elegge il Comitato Direttivo; 2. propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi; 3. approva annualmente il bilancio e il rendiconto economico/finanziario predisposti dal Comitato Direttivo ; 10 4. fissa annualmente l’importo della quota sociale di adesione; 5. ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato Direttivo; 6. approva il programma annuale dell’associazione. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto; non sono ammesse deleghe. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale conservato a cura del Presidente nella sede dell’associazione. L’assemblea straordinaria: a) approva eventuali modifiche allo Statuto nelle modalità previste all’art. 14; b) scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio nelle modalità previsto all’art.15; c) delibera il trasferimento della sede.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’assemblea e composto da tre a sette membri eletti fra tutti gli associati maggiorenni, in regola in regola con il pagamento delle quote associative. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all’associazione. I membri eletti dall’assemblea nominano nel loro ambito il Presidente e un Vicepresidente. Possono inoltre nominare un segretario, anche al di fuori del loro ambito, con funzione di Tesoriere.I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili senza limite di mandati. Il primo Consiglio Direttivo nominato con l’atto costitutivo rimarrà in carica 5 anni, per poter avviare l’attività della associazione. Se nel corso della durata in carica del Consiglio Direttivo vengono a mancare uno o più consiglieri eletti dall’assemblea, subentrano in carica quelli che immediatamente seguono nella graduatoria delle votazioni. 11 Se viene a mancare contemporaneamente la maggioranza dei consiglieri, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione di un nuovo Consiglio. Non possono far parte del Consiglio direttivo le persone aventi in corso provvedimenti disciplinari. Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza relativa. In caso di parità di voti quello del presidente è decisivo. Ogni componente il Consiglio direttivo che per tre volte consecutive si rende assente dalle riunioni senza giustificato motivo si intende decaduto dalla carica.

Art. 8 – Elezione del Consiglio direttivo L’elezione del nuovo Consiglio direttivo avviene nel corso dell’assemblea ordinaria che si tiene nell’ultimo anno di mandato del Consiglio direttivo in carica. Il Consiglio direttivo entrante assumerà la responsabilità del sodalizio a partire dal 1° gennaio successivo. Durante i mesi successivi alla nomina e prima del passaggio di consegne, i nuovi consiglieri sono invitati alle riunioni del Consiglio in carica, senza alcuna funzione ma con lo scopo di conoscere le problematiche e le modalità di gestione del sodalizio. Il bilancio dell’ultimo anno verrà elaborato e presentato all’assemblea dal Consiglio uscente mentre il bilancio di previsione sarà elaborato dal nuovo Consiglio direttivo, con la collaborazione dei consiglieri uscenti.

Art. 9 – Attività e poteri del Consiglio direttivo Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente; potrà riunirsi straordinariamente quando ne venga fatta richiesta da un terzo dei consiglieri. Sono compiti del Consiglio direttivo: 12 a) accogliere o respingere le domande di ammissione e di dimissione dei soci; b) adottare provvedimenti disciplinari; c) determinare le tariffe dei diversi servizi, compilare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’assemblea dei soci, curare gli affari di ordine amministrativo; assumere e licenziare personale dipendente; stipulare contratti di collaborazione, conferire mandati di consulenza; d) approvare il programma sportivo dell’associazione e quello per la preparazione tecnica degli atleti; e) costituire le varie sezioni sportive per le attività sportive comprese negli scopi sociali, fissarne il regolamento e le modalità di iscrizione, nominarne i direttori sportivi scelti anche all’infuori del Consiglio direttivo (in tal caso essi potranno partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo con voto consultivo qualora vengano espressamente invitati); f) deliberare la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie; g) provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni; h) stabilire le norme per l’uso degli impianti sportivi e del materiale tecnico; i) decidere di tutte le questioni che interessano l’associazione e i soci; inoltre il Consiglio direttivo ha facoltà, in particolari e motivate situazioni di singoli soci, di sollevare gli stessi in tutto o in parte, anche solo temporaneamente, dall’obbligo del versamento della quota associativa; j) curare il buon andamento finanziario della società, predisponendo inoltre un piano di spesa annuale, compatibile con le prevedibili risorse, un piano di assegnazione di dette risorse alle sezioni sportive, controllando i flussi di cassa e redigendo, conformemente alle disposizioni civilistiche e fiscali, il rendiconto economico dell’associazione che dovrà essere sottoposto per approvazione all’assemblea; 13 k) aprire rapporti con gli istituti bancari, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant’altro necessario per il buon funzionamento del sodalizio.

Art. 10 – Il Presidente Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Comitato direttivo e l’assemblea. Può sottoscrivere qualsiasi atto e compiere qualsiasi operazione in nome e per conto dell’associazione, nel rispetto delle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci. · Rappresenta l’Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. · Dispone dei fondi sociali. · In caso di assenza o di suo impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Art. 11 - Il Collegio Dei Revisori Dei Conti (qualora eletto) Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall’Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica 4 anni ed elegge al proprio interno il Presidente. In caso di impossibilità a trovare candidati è possibile nominare un Revisore Unico. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. 14 Titolo III PATRIMONIO

Art. 12 – Risorse economiche L’associazione trae risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da: · quote degli associati; · contributi versati da atleti e soci per l’utilizzazione di specifiche strutture ed attrezzature sportive; · contributi di privati; · contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate a sostegno di specifiche attività o progetti; · contributi di organismi internazionali; · donazioni e lasciti testamentari; · rimborsi derivanti da convenzioni; · entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; · locazione di beni immobili e mobili di proprietà dell’associazione; · ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative in materia di associazioni sportive. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 15 Nel caso in cui l’associazione potesse raccogliere fondi presso il pubblico, dovrà redigere il rendiconto previsto dalle vigenti normative. Il patrimonio dell’associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, sarà obbligatoriamente devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o affini, di pubblica utilità, e salvo diversa destinazione imposta dalle legge l’assemblea determinerà le norme per la conservazione dei trofei e degli altri premi trasmissibili.

Art. 13 – Il Rendiconto economico-finanziario o bilancio Il Consiglio direttivo redige il bilancio dell’associazione sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria della Associazione. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico- finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell’assemblea ordinaria, riportante l’ordine del giorno, deve essere messa a disposizione degli associati, copia del bilancio stesso da approvare. Il termine ultimo per l’approvazione del bilancio è il 30 giugno dell’anno successivo a quello oggetto del bilancio. TITOLO IV Varie

Art. 14 - Modifiche Statutarie Questo statuto è modificabile con decisione dell’Assemblea e la presenza del 50% più uno dei soci dell’associazione, e con voto favorevole della maggioranza dei presenti, in prima convocazione; con la maggioranza dei presenti in seconda convocazione. 16 Art. 15 – Scioglimento dell’associazione Lo scioglimento dell’associazione e le decisioni inerenti alla devoluzione del patrimonio sono assunti dall’assemblea straordinaria all’uopo convocata, con l’intervento di 7/10 dei soci aventi diritto a voto e con l’approvazione di 2/3 dei votanti. Tali maggioranze rimangono obbligatorie anche in caso di seconda convocazione.

Art. 16 – Clausola Compromissoria Gli associati si impegnano a non adire alle vie legali per eventuali divergenze che dovessero insorgere tra l’associazione e gli associati ovvero tra glia associati medesimi in relazione alle attività della associazione o allo svolgimento del rapporto associativo. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati o tra questi e l’associazione, sono sottoposte al giudizio di un collegio arbitrale come previsto dallo statuto delle Federazioni Sportive, del Coni alle quali l’associazione intenderà affiliarsi.

Art. 17 – Completezza dello statuto Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto saranno applicabili le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni private non riconosciute, nonché le norme statutarie e regolamentari della A.S.C., le quali si intendono accettate e vincolanti all’atto della relativa affiliazione.

Art. 18 – Disposizioni Finali Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.